Commento in ordine alla decisione Sezioni Unite n 96/CFA/2024-2025 del 17 marzo 2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC . Responsabilità diretta ed oggettiva della società ex art. 4 CGS. omesso adempimento dell’obbligo di agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e discriminazioni. Violazione della Policy per la tutela minori ed inerzia della società. Sanzioni ex art. 28bis Codice di Giustizia Sportiva

a cura dell’Avv. Ivan Simeone*

Nella decisione in commento viene preso in esame un caso di abusi psicologici reiterati ai danni di giovani atleti da parte di un allenatore tesserato e nel contempo configurata una responsabilità diretta ed oggettiva per la società ed il suo presidente per non aver ottemperato all’obbligo di agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso. Va detto in premessa che la tutela contro abusi, violenze e discriminazioni nel contesto sportivo italiano ha assunto un ruolo centrale nelle politiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Queste istituzioni hanno implementato misure specifiche per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, con particolare attenzione ai minori. Il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, all’articolo 33, comma 6, prevede la nomina di un Responsabile per la protezione dei minori da parte delle associazioni e società sportive. Mentre il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, all’articolo 16, sottolinea l’importanza di promuovere la parità di genere, la tutela dei minori e il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nello sport, attraverso l’adozione di misure preventive e modelli organizzativi specifici. In attuazione di queste disposizioni, il CONI ha emanato la delibera n. 255 del 25 luglio 2023, che stabilisce l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali di adottare linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione di molestie, violenze e discriminazioni. Il CONI con la delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024, aveva prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle associazioni e società sportive affiliate. La FIGC, in conformità alle direttive del CONI, ha adottato il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati” (Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024), aggiornato il 10 dicembre 2024 (Con la Circolare esplicativa pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 261 del 11 dicembre 2024). Ciò detto, la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione rappresenta un importante ed esaustivo orientamento giurisprudenziale sportivo nell’applicazione concreta della normativa in materia di tutela dei minori nell’ambito sportivo, rafforzata dalla recente riforma dell’art. 33 della Costituzione (2023) e dalle Linee guida della FIGC recepite con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023. La Corte, nel respingere il reclamo proposto dal presidente e dalla società coinvolta, fornisce una ampia lettura sistematica e valoriale del ruolo dell’attività sportiva in ambito giovanile, ponendo al centro dell’analisi il benessere psico-fisico, morale ed emotivo del minore, ben al di sopra di ogni logica agonistica o organizzativa. In particolare, il caso in esame concerne condotte reiterate di abuso psicologico e discriminazione da parte di un allenatore dell’Under 15, accusato di utilizzare un linguaggio volgare, sessista, denigratorio e intimidatorio, nonché di emarginare sistematicamente alcuni ragazzi, anche in base alla loro condizione psico-fisica o al loro orientamento percepito. Le prove raccolte – dichiarazioni dei minori, segnalazioni dei genitori, testimonianze concordanti – sono state ritenute dalla Corte pienamente idonee a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare, tanto nei confronti dell’allenatore, quanto verso il presidente e la società, per omesso controllo e mancata adozione di misure correttive. Assume rilievo l’impianto motivazionale della Corte Federale che viene dedicato all’effettiva e concreta attuazione del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Infatti, secondo il Collegio non è sufficiente il mero rispetto formale della normativa (l’adozione della “Policy per la tutela dei minori”, la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e sottoscrizione dei codici di condotta) se poi non viene gestita nella maniera adeguata la relativa segnalazione ed adottati da parte della società in maniera effettiva e sostanziale le correlate misure di prevenzione, controllo ed intervento. Ed infatti, l’inerzia della società, dimostrata dall’assenza di qualsiasi provvedimento pur dopo segnalazioni dirette da parte di genitori e dirigenti, viene stigmatizzata come violazione attiva e consapevole degli obblighi previsti dall’art. 13 delle Linee guida, che impongono ai dirigenti sportivi di “agire” in caso di rischio, anche potenziale, per l’integrità dei giovani atleti. Di particolare interesse, sotto il profilo giuridico, è anche l’ampio ricorso all’interpretazione estensiva dei concetti di abuso psicologico e discriminazione, mutuati dalle Linee guida e letti in combinato disposto con l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva. La Corte afferma con chiarezza che insulti, linguaggio degradante, divisione rigida tra “titolari” e “riserve”, atteggiamenti di esclusione e marginalizzazione sono idonei a produrre danni sul piano emotivo e psicologico, e quindi rappresentano condotte sanzionabili a prescindere dall’esistenza di danni clinicamente accertati. Ulteriore passaggio significativo che merita di essere evidenziato riguarda la valutazione delle prove testimoniali: la Corte valorizza le dichiarazioni dei minori che, pur avendo inizialmente rifiutato l’audizione (per ragioni emotive), hanno poi confermato in sede istruttoria le condotte dell’allenatore. Viene ribadito che la temporanea riluttanza a testimoniare non incide sull’attendibilità, soprattutto in considerazione della giovane età dei testimoni e del contesto psicologicamente complesso. Non da ultimo, la Corte afferma la piena legittimità della sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura federale, richiamando l’art. 12 CGS, secondo cui il giudice sportivo può disporre una pena più afflittiva se giustificata dalla gravità dei fatti e in funzione deterrente. Il principio di “afflittività proporzionata” è qui concretamente applicato per sottolineare la necessità di misure esemplari in casi di violazioni gravi, sistemiche e reiterate ai danni di soggetti vulnerabili secondo il dettato dell’art. 28 bis CGS. In definitiva, questa decisione si colloca in una prospettiva evolutiva del diritto sportivo, che si fa carico della protezione della persona in senso pieno, valorizzando il ruolo educativo dello sport e affermando che l’incolumità morale dei minori non può mai essere sacrificata all’altare dell’efficienza sportiva o della discrezionalità organizzativa delle società. In conclusione, la decisione in esame rappresenta un monito chiaro e fermo alle società sportive affinché non si limitino all’adempimento formale e burocratico dettato dalla Federazione di riferimento ma adottino in concreto una cultura di protezione attiva e preventiva nei confronti dei giovani atleti.

*Avvocato del Foro di Napoli, patrocinante in Cassazione, con esperienza maturata nell’area giuridica del diritto penale, del diritto dello sport e della compliance aziendale ex D.lvo 231/2001. Già componente dell’osservatorio nazionale D.Lvo 231/2001 dell’Unione Camerali Penali Italiane e Responsabile dell’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli. Già Vice coordinatore della Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e componente della commissione 231 del COA di Napoli. Già componente del tribunale federale territoriale e della Corte Sportiva d’appello territoriale della FIGC CR Campania. Safeguarding Officer ed esperto in compliance e conformità sportiva Compliance Sport Officer (CSO).

FIGC: la regolamentazione degli abusi, violenze e discriminazioni. Riflessioni circa le criticità della nomina del responsabile interno della società. Proposte risolutive e migliorative per un’efficace, trasparente ed autonoma governance sportiva.

Articolo a cura dell’Avv. Ivan Simeone e del Dott. Andrea Falcone

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente adottato nuove misure per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nello sport, introducendo il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding Officer). Questo ruolo, disciplinato da norme specifiche tra cui l’articolo 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva e il Regolamento FIGC aggiornato al 10 dicembre 2024, mira a prevenire e contrastare comportamenti lesivi all’interno delle società sportive. Tuttavia, la possibilità di nominare un membro interno alla società solleva interrogativi sul rispetto dei principi di autonomia e terzietà nella gestione delle segnalazioni.
In questo articolo analizzeremo i riferimenti normativi e regolamentari, evidenziando le criticità applicative e gli aspetti giuridici rilevanti.
La lotta contro le discriminazioni, le violenze e gli abusi nel mondo dello sport è un tema di crescente rilevanza, che ha visto l’introduzione di normative di indirizzo generale a seguito della Riforma dello Sport (Dlvo n 36/2021 e n 39/2021), la delibera CONI n 255 del 25 luglio 2023 e normative specifiche da parte della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per garantire la sicurezza e l’integrità dell’ambiente sportivo. La figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è centrale in questo contesto ed il suo ruolo è stato delineato attraverso diverse disposizioni normative, tra cui l’articolo 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva (introdotto con il Comunicato Ufficiale n 69/A del 27.08.2024) il Regolamento FIGC del 27.08.2024 pubblicato sul Comunicato Ufficiale n 68/A ed aggiornato il 10 dicembre 2024 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n 130/A FIGC) e da ultimo la Circolare Esplicativa della FIGC dell’11 dicembre 2024, (pubblicata sul Comunicato Ufficiale FIGC n 261)
Per la nomina del Responsabile ogni società è tenuta a designare un Safeguarding Officer, il cui ruolo principale è quello di ricevere e gestire le segnalazioni relative a comportamenti lesivi mentre per quanto concerne il ruolo e le relative funzioni lo stesso deve agire con imparzialità, promuovendo iniziative formative e culturali per prevenire situazioni di rischio e curando altresì l’aggiornamento del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva.
Tuttavia, la nomina di tale figura nelle società calcistiche sia professionistiche che dilettantistiche solleva non poche alcune criticità legate alla garanzia di imparzialità, terzietà, autonomia e segretezza delle indagini. Questi principi, infatti, sono essenziali per tutelare sia le vittime di abusi, violenze e discriminazioni, sia per garantire che le procedure di segnalazione e gestione siano condotte in modo equo e trasparente ed imparziale.
Il quadro normativo: articolo 28-bis e aggiornamenti regolamentari
L’articolo 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce l’obbligo per le società calcistiche di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il cui compito è quello di prevenire e contrastare comportamenti lesivi dei diritti umani all’interno della struttura. Tale figura deve essere dotata di competenze specifiche in materia di diritto, psicologia e dinamiche relazionali, nonché di una piena conoscenza delle normative sportive e della legislazione in materia di discriminazioni e violenza.
L’articolo stabilisce altresì che la mancata nomina o l’inefficienza nella gestione delle segnalazioni possa comportare sanzioni disciplinari per la società ed in particolare L’articolo 28 bis del Regolamento Safe Guarding FIGC, nei suoi commi 1 e 2, introduce sanzioni pecuniarie per le società sportive professionistiche e dilettantistiche che non rispettano gli obblighi stabiliti dall’articolo 10 del Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che il mancato adempimento agli obblighi generali sanciti dall’articolo 10 comporti l’applicazione di una multa non inferiore a 3.000 euro per le società professionistiche e a 300 euro per quelle dilettantistiche. Il comma 2, invece, disciplina le sanzioni per le società che omettono di inviare le dichiarazioni richieste dai commi 7 e 8 dell’articolo 10, stabilendo, per ciascun illecito, una multa minima dello stesso importo: 3.000 euro per le società professionistiche e 300 euro per quelle dilettantistiche. Queste disposizioni sottolineano l’importanza della conformità ai requisiti regolamentari per garantire un ambiente sportivo sicuro, equo e rispettoso.
L’aggiornamento del Regolamento FIGC, entrato in vigore lo scorso 10 dicembre 2024, ha ulteriormente precisato le modalità di nomina di questa figura, stabilendo che il Responsabile debba operare in stretta collaborazione con gli organi di giustizia sportiva e le autorità competenti (Autorità Giudiziaria ordinaria, Procura Generale dello Sport del CONI, protocolli d’intese con le Procura delle Repubblica nonché rapporti diretti con le Procure Federali) garantendo così una gestione del caso conforme ai principi di equità, professionalità, legalità, autonomina, trasparenza e segretezza.
La successiva Circolare Esplicativa della FIGC dell’11 dicembre 2024 come detto pubblicata sul Comunicato Ufficiale 261, ha poi fornito chiarimenti pratici e operativi riguardo alle modalità di attuazione di queste disposizioni, specificando la necessità di un percorso formativo per i responsabili, nonché le procedure operative per la segnalazione e l’investigazione degli abusi.
Tra i punti salienti:
1. Nomina Interna: La circolare conferma che è possibile nominare un membro interno della società sportiva come Safeguarding Officer, purché questi non ricopra ruoli dirigenziali che possano compromettere la sua autonomia.
2. Formazione Obbligatoria: Viene precisato che il Responsabile interno deve completare un percorso formativo specifico organizzato dalla FIGC.
3. Monitoraggio e Sanzioni: La circolare introduce un sistema di monitoraggio per verificare l’efficacia della figura del Safeguarding Officer. In caso di negligenza, la FIGC può intervenire con misure correttive o sanzioni disciplinari
Questi documenti ribadiscono l’importanza di preservare l’integrità e la dignità delle persone coinvolte, adottando metodi di indagine e di gestione delle informazioni che rispettino i diritti fondamentali degli individui.
A ciò si aggiunga che a livello Europeo, FIFA e la UEFA hanno implementato le politiche di “safeguarding” per prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nel calcio. In particolare, la FIFA ha sviluppato il programma “FIFA Guardians”, che fornisce linee guida e strumenti per le associazioni membri al fine di proteggere i minori coinvolti nel calcio mentre la UEFA, in collaborazione con l’organizzazione Terre des hommes, ha creato un toolkit (ovvero linee guida e strumenti pratici a supporto di Club, Federazioni ed organizzazioni calcistiche con particolare attenzione a inclusione, sostenibilità ed innovazione) per le associazioni calcistiche europee, mirato a proteggere i bambini dagli abusi e a rispondere adeguatamente alle preoccupazioni in materia.

Criticità nella nomina del Responsabile interno della società.
Nonostante l’introduzione di tali norme, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni all’interno di una società sportiva solleva diverse e molteplici criticità, principalmente legate alla imparzialità, alla terzietà, all’autonomia e alla segretezza.
Ed infatti, si pongono in evidenzia i seguenti rischi:
1. Imparzialità e Terzietà: Quando il Responsabile viene nominato internamente alla società, potrebbe esserci il rischio che la figura non possa operare con la dovuta imparzialità e terzietà. Se il Responsabile è scelto all’interno della struttura, infatti, potrebbe subire pressioni da parte della dirigenza o di altri membri del club, compromettendo la sua capacità di condurre indagini e prendere decisioni senza conflitti di interesse. La terzietà è fondamentale per garantire che ogni segnalazione venga trattata equamente, senza influenze esterne. La vicinanza organizzativa e la possibile dipendenza gerarchica rispetto alla dirigenza societaria potrebbero compromettere la percezione di terzietà, fondamentale per garantire fiducia e riservatezza nella gestione delle segnalazioni.
2. Autonomia nelle decisioni: Un altro aspetto problematico riguarda l’autonomia del Responsabile. La mancanza di una reale separazione tra il Safeguarding Officer e gli organi di gestione della società potrebbe influire negativamente sull’autonomia decisionale del Responsabile, specialmente in situazioni delicate minando l’efficacia e la credibilità del nominato Responsabile.
3. Segretezza e protezione delle vittime: Un altro rischio associato alla nomina interna riguarda la segretezza. La gestione delle segnalazioni e delle denunce deve avvenire in un ambiente protetto e confidenziale, affinché le vittime possano sentirsi sicure nel riferire abusi e discriminazioni senza temere ritorsioni. La nomina di un Responsabile interno potrebbe compromettere la percezione di sicurezza delle vittime, che potrebbero temere che le informazioni riservate vengano divulgate all’interno della società, minando la fiducia nel processo gestionale.
4. Rischio di conflitto di interesse: La nomina di una persona interna alla società potrebbe comportare un palese conflitto di interesse, specialmente in caso di coinvolgimento di figure apicali e dirigenziali della società o in caso di persona nominata che ha legami stretti o familiari con il management del club. Questo potrebbe influire sulla capacità del Responsabile di prendere decisioni oggettive e neutrali.

Proposte risolutive e migliorative delle criticità e conclusioni finali.
A tal proposito va detto che il regolamento FIGC e la circolare esplicativa n 261 prevedono alcune misure per mitigare questi rischi:
• Obbligo di autonomia funzionale per il Responsabile interno.
• Formazione obbligatoria per garantire la professionalità e la capacità di gestire le segnalazioni.
• Monitoraggio da parte della FIGC per verificare il rispetto delle norme.
Per garantire maggiore tutela e credibilità al ruolo del Safeguarding Officer, si potrebbero adottare ulteriori misure aggiuntive:
1. Nomina di un Professionista Esterno: Incentivare la designazione di un esperto esterno, con competenze giuridiche legali, specializzato in diritto penale sportivo e gestione dei conflitti e tutela dei diritti e ciò al fine di assicurare professionalità, imparzialità, autonomina e terzietà.
2. Supervisione Centralizzata: Rafforzare il controllo da parte della FIGC, istituendo un organismo dedicato alla revisione periodica delle attività dei Safeguarding Officer che possa collaborare con la Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
3. Ruolo Condiviso: Prevedere una figura con competenze integrate che collabori con soggetti esterni alla società e ciò al fine di adottare ed attuare una governance sportiva completa ed efficace.
In conclusione, la creazione della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni rappresenta un passo importante nella lotta contro gli episodi di violenza e discriminazione nel calcio. Tuttavia, è fondamentale che tale figura possa operare con piena imparzialità, autonomia, terzietà e nel rispetto della segretezza, per garantire che le vittime ricevano la protezione e il supporto necessari senza timori di ritorsioni o manipolazioni. La scelta di un Responsabile interno deve essere attentamente ponderata, e potrebbero essere necessarie modifiche strutturali per garantire che il processo sia veramente legale, autonomo, equo, imparziale e trasparente.

Avv. Ivan Simeone
Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione, con esperienza maturata nell’area giuridica del diritto penale, del diritto dello sport e della compliance aziendale ex D. Lgs. 231/2001. Titolare dello Studio Legale Simeone e della LUMA Sports Law Compliance. Safeguarding Officer ed esperto in compliance e conformità sportiva.

Dott. Andrea Falcone
Ex atleta professionista, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, studente del Master “Diritto e Sport” all’Università La Sapienza di Roma e, per il terzo settore, attuale delegato per la Regione Campania della Fondazione Pietro Mennea Onlus.

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Nuovo Termine per la Nomina del Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni

La delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024 ha prorogato il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al 31 dicembre 2024. Le associazioni e le società sportive affiliate devono adempiere a questo obbligo entro la nuova scadenza per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, come previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.

MOG 231 e Modello di prevenzione sportivo, il 4 giugno meeting presso la sala del CONI Campania

 

Il rispetto dei principi etici e di legalità e l’importanza della gestione dei rischi di non conformità in ambito sportivo  sono i temi del convegno promosso dal CONI Campania che si svolgerà il 4 giugno alle ore 11.30 nell’intento di delineare un’analisi aggiornata dello stato dell’arte fra prassi applicativa e prospettive di riforma in un settore la cui dimensione sociale ha assunto dignità di valore costituzionale.

Nel corso del convegno sarà presentato il volume Sport e gestione integrata della compliance curato dagli avvocati Lilla Laperuta e Ivan Simeone.

Approvate dal Consiglio dei Ministri nuove misure in materia di sport: ecco di seguito tutte le novità

di Lilla Laperuta

Lo scorso 24 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti anche in materia di sport. Il provvedimento vede la luce a distanza di un mese dall’approvazione in sede europea del «pacchetto AMLA».

Il pacchetto UE contiene una serie di misure antiriciclaggio che, a partire dal 2029, investiranno anche le società di calcio professionistiche di alto livello coinvolte in transazioni finanziarie di valore elevato con investitori o sponsor, compresi gli inserzionisti e il trasferimento di giocatori. Prevista anche l’istituzione di una nuova Autorità antiriciclaggio -AMLA (Anti Money Laundering Authority) con sede a Francoforte con cui dovranno interfacciarsi, a livello dei singoli Stati membri, le unità di informazione finanziarie responsabili dell’analisi delle transazioni sospette.

Adesso il decreto legge promosso dal ministro per lo sport Andrea Abodi è volto a statalizzare la verifica sui conti dei club sportivi professionistici  accentrando la decisione su chi possa partecipare, e chi no, al campionato.

In particolare l’intervento normativo del Governo prevede:

–  nuove regole in materia di funzionamento degli Organismi sportivi: si dispone che il Presidente candidato al quarto mandato consecutivo, che non raggiunge i due terzi del totale dei voti validamente espressi, non è eletto e non è più candidabile (art.1);

l’istituzione di un organismo terzo, la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (art.2);

un’innovazione in materia di accesso alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie in ambito sportivo legati ai campionati di calcio: il tetto di durata di tre esercizi per gli incarichi di revisione e la previsione che non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applica alle sole società che non siano italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (art.5).

Attualmente, per quello che riguarda il comparto sportivo del calcio, è individuato nella Covisoc ( Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio ) l’ organo ispettivo, istituito nell’ambito della FIGC, mediante il quale la Federazione esercita il controllo economico- finanziario sulle società calcistiche. La Commissione, ai sensi della L. 91/1981 (“ Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”) ha poteri consultivi, di controllo e di proposta, e in particolare sono significativi quelli in materia d’ iscrizioni e di avvio di indagini preliminari.

La Figc infatti fissa i criteri per iscriversi ai campionati, ma le richieste sono sottoposte ai poteri di verifica della Covisoc.

Per la prossima stagione le procedure sono iniziate già dal 30 aprile, termine in cui le squadre dovevano depositare i contratti dei giocatori acquistati nell’ultima stagione. Entro il 31 maggio, poi, la Covisoc riceverà la attestazioni che le società non abbiano debiti scaduti al 30 aprile verso la FIGC, le leghe, le società, le federazioni estere e i documenti di eventuali dilazioni concordate e che abbiano pagato l’Iva per i primi 3 trimestri dell’anno precedente. Le attestazioni devono riguardare anche il regolare versamento di stipendi fino ad aprile, compresi eventuali incentivi all’esodo e compensi vari, per tutti i dipendenti, più l’Irpef fino a marzo.

Spetta alla Covisoc inoltrare al Presidente della FIGC, con efficacia vincolante, la proposta di procedere alla denuncia al Tribunale per il sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, possano aver compiuto gravi irregolarità nella gestione ( art. 2409 c.c.).

Quali saranno invece i poteri attribuiti al nuovo organismo? Soppianterà definitivamente la Covisoc?

Come si anticipava l’istituenda Commissione:

  1. svolgerà i compiti di vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle sole società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;
  2. indicherà le misure correttive e riparatrici
  3. eserciterà le sue funzioni con autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Quanto alla composizione ne faranno  parte oltre ai due membri di diritto (il Presidente dell’Istituto nazionale previdenza sociale- INPS e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, o dirigenti di livello generale appartenenti alle rispettive istituzioni da loro delegati), il Presidente e altri quattro componenti, due dei quali individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

La nomina del presidente e dei componenti della Commissione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari che lo esprime a maggioranza dei due terzi; si prevede infine uno stringente regime di incompatibilità del presidente e dei componenti e al termine della carica, sorge una incompatibilità di due anni.

Anche i lavoratori sportivi subordinati possono accedere alle indennità previste per gli eventi di disoccupazione

di Lilla Laperuta

La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata ai soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.Nell’elenco dei possibili beneficiari, si legge nella circolare INPS n. 67 del 20 maggio scorso, rientrano anche i lavoratori sportivi subordinati.

Questi possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a far data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti. Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.
Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva, dunque, è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, a prescindere dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui è svolta l’attività lavorativa (cfr. art. 33, comma 5, D.Lgs. 36/2021).

Ma qual è l’identikit del lavoratore sportivo?

Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui un lavoratore possa essere considerato “lavoratore sportivo” sono contenute nell’arti. 25 del D.Lgs. 36/2021. È lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

I lavoratori sportivi possono accedere anche alla prestazione DIS-COLL?

La DIS-COLL indica l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Come chiarito dall’INPS, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a far data dal 1° luglio 2023. L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto, finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione, sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI.

Sesta direttiva antiriciclaggio e società sportive, i nuovi obblighi di due diligence

di  Lilla Laperuta

E’ giunto allo stadio definitivo il processo sovranazionale di riforma in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Lo scorso 22 aprile il Parlamento europeo ha infatti adottato in via definitiva un pacchetto di misure normative volte a potenziare ed implementale ulteriormente i presidi già predisposti nell’ambito della vigente Direttiva (UE) 2015/849

Compongono il nuovo pacchetto Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo cd. «pacchetto AMLA»:

> il regolamento “single rulebook” relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

> la direttiva relativa ai nuovi meccanismi antiriciclaggio e antiterrorismo che gli Stati membri dovranno istituire;

> l’istituzione di una nuova Autorità antiriciclaggio -AMLA (Anti Money Laundering Authority) con sede a Francoforte.

 

In particolare l’Authority è chiamata a svolgere attività volte a migliorare i meccanismi di collaborazione e di coordinamento tra le Unità d’informazione finanziaria (FIU) dell’Unione alle quali l può chiedere dati e analisi per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi cui è esposto il mercato interno

Le nuove leggi assicurano che le persone con un interesse legittimo, compresi i giornalisti, le organizzazioni della società civile, le autorità competenti e gli organi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla proprietà effettiva contenute nei registri nazionali e interconnesse a livello di UE. Oltre alle informazioni correnti, i registri includeranno anche dati risalenti ad almeno cinque anni prima. L’interesse legittimo dovrebbe essere presunto per determinate categorie di pubblico. L’accesso sulla base di un interesse legittimo non dovrebbe essere subordinato allo status giuridico o alla forma giuridica di chi richiede l’accesso.

Ma la grande novità del «pacchetto AMLA» è che, a partire dal 2029, anche le società di calcio professionistiche di alto livello coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, compresi gli inserzionisti e il trasferimento di giocatori, dovranno verificare l’identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta

E’ ormai tristemente noto che le attività delle società calcistiche professionistiche e degli agenti calcistici sono esposte al rischio di riciclaggio e ai reati presupposto associati a causa di diversi fattori inerenti al settore calcistico, quali la popolarità mondiale del calcio, gli importi considerevoli, i flussi di cassa e gli interessi finanziari coinvolti, la prevalenza di operazioni transfrontaliere e talvolta gli assetti proprietari opachi.

Tutti questi fattori espongono il calcio a possibili abusi commessi da criminali per legittimare fondi illeciti e rendono così lo sport vulnerabile al riciclaggio e ai reati presupposto associati.

Tra i principali settori di rischio figurano, ad esempio, le operazioni con investitori e sponsor, compresi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Queste le ragioni per le quali nel regolamento le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici sono chiamate a mettere in atto solide misure antiriciclaggio, compresa l’adeguata verifica della clientela (customer due diligence) per quanto concerne gli investitori, gli sponsor, compresi gli inserzionisti, e altri partner e controparti con i quali effettuano operazioni.

Al fine di evitare oneri sproporzionati per le società di minori dimensioni che sono meno esposte al rischio di abusi criminali, gli Stati membri, sulla base di un comprovato minore rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo, hanno facoltà di esentare talune società calcistiche professionistiche dagli obblighi del regolamento, in tutto o in parte.

 

Sport e Gestione Integrata della Compliance

Lo Studio Legale Simeone è lieto di annunciare la pubblicazione del nuovo libro curato dagli avvocati Ivan Simeone e Lilla Laperuta, dal titolo “Sport e Gestione Integrata della Compliance”. 

Il libro sarà disponibile esclusivamente online a partire da lunedì 22 aprile 2024.

Profilo dell’Autore:

Avvocato e patrocinante in Cassazione, Ivan Simeone vanta una vasta esperienza nel campo del diritto penale, del diritto dello sport e della compliance aziendale ex D. Lgs. 231/2001. Attualmente, riveste importanti incarichi come responsabile dell’Osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli e componente della Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Ha contribuito significativamente al panorama giuridico come autore, relatore e docente in svariate iniziative, convegni e corsi di formazione.

Contenuto del Libro:

Il libro affronta tematiche cruciali legate alla compliance nel mondo dello sport, esaminando modelli organizzativi, gestionali e di controllo. Ivan Simeone, fornisce una guida esaustiva per affrontare le sfide imposte dalla recente riforma dello sport. La conformità legale e etica diventa prioritaria, soprattutto alla luce dell’introduzione dell’art. 33 sulla costituzionalizzazione del diritto allo sport.

LUMA Sports Law Compliance:

LUMA è la sezione specializzata dello Studio Legale Simeone che si concentra sulla consulenza legale e sulla compliance nel settore sportivo. Offre supporto per implementare modelli organizzativi, gestionali e di controllo, nonché modelli di prevenzione sportiva, promuovendo una cultura della legalità e della sicurezza per tutti gli attori coinvolti nello sport. L’attenzione si rivolge particolarmente alla protezione dei minori e alla gestione del rischio, garantendo un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti.

Conclusioni:

Il rispetto dei principi etici e legali, insieme alla prevenzione dei rischi di non conformità, costituisce un pilastro fondamentale per la governance nell’ambito sportivo. Il libro di Ivan Simeone si propone di fornire strumenti pratici e approfondimenti per guidare le organizzazioni sportive verso una gestione responsabile e conforme alle normative vigenti.

Per ulteriori informazioni e contatti:

Studio Legale Simeone – Avv. Ivan Simeone

Via Raffaele De Cesare 31 – 80122 Napoli

Tel: 081/4288242

Email: 

ivansimeone@simeonestudiolegale.it

info@lumasportcompliance.it

Linkedin: Avvocato Ivan Simeone