Commento in ordine alla decisione Sezioni Unite n 96/CFA/2024-2025 del 17 marzo 2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC . Responsabilità diretta ed oggettiva della società ex art. 4 CGS. omesso adempimento dell’obbligo di agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e discriminazioni. Violazione della Policy per la tutela minori ed inerzia della società. Sanzioni ex art. 28bis Codice di Giustizia Sportiva
a cura dell’Avv. Ivan Simeone*
Nella decisione in commento viene preso in esame un caso di abusi psicologici reiterati ai danni di giovani atleti da parte di un allenatore tesserato e nel contempo configurata una responsabilità diretta ed oggettiva per la società ed il suo presidente per non aver ottemperato all’obbligo di agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso. Va detto in premessa che la tutela contro abusi, violenze e discriminazioni nel contesto sportivo italiano ha assunto un ruolo centrale nelle politiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Queste istituzioni hanno implementato misure specifiche per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, con particolare attenzione ai minori. Il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, all’articolo 33, comma 6, prevede la nomina di un Responsabile per la protezione dei minori da parte delle associazioni e società sportive. Mentre il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, all’articolo 16, sottolinea l’importanza di promuovere la parità di genere, la tutela dei minori e il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nello sport, attraverso l’adozione di misure preventive e modelli organizzativi specifici. In attuazione di queste disposizioni, il CONI ha emanato la delibera n. 255 del 25 luglio 2023, che stabilisce l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali di adottare linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione di molestie, violenze e discriminazioni. Il CONI con la delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024, aveva prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle associazioni e società sportive affiliate. La FIGC, in conformità alle direttive del CONI, ha adottato il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati” (Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024), aggiornato il 10 dicembre 2024 (Con la Circolare esplicativa pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 261 del 11 dicembre 2024). Ciò detto, la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione rappresenta un importante ed esaustivo orientamento giurisprudenziale sportivo nell’applicazione concreta della normativa in materia di tutela dei minori nell’ambito sportivo, rafforzata dalla recente riforma dell’art. 33 della Costituzione (2023) e dalle Linee guida della FIGC recepite con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023. La Corte, nel respingere il reclamo proposto dal presidente e dalla società coinvolta, fornisce una ampia lettura sistematica e valoriale del ruolo dell’attività sportiva in ambito giovanile, ponendo al centro dell’analisi il benessere psico-fisico, morale ed emotivo del minore, ben al di sopra di ogni logica agonistica o organizzativa. In particolare, il caso in esame concerne condotte reiterate di abuso psicologico e discriminazione da parte di un allenatore dell’Under 15, accusato di utilizzare un linguaggio volgare, sessista, denigratorio e intimidatorio, nonché di emarginare sistematicamente alcuni ragazzi, anche in base alla loro condizione psico-fisica o al loro orientamento percepito. Le prove raccolte – dichiarazioni dei minori, segnalazioni dei genitori, testimonianze concordanti – sono state ritenute dalla Corte pienamente idonee a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare, tanto nei confronti dell’allenatore, quanto verso il presidente e la società, per omesso controllo e mancata adozione di misure correttive. Assume rilievo l’impianto motivazionale della Corte Federale che viene dedicato all’effettiva e concreta attuazione del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Infatti, secondo il Collegio non è sufficiente il mero rispetto formale della normativa (l’adozione della “Policy per la tutela dei minori”, la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e sottoscrizione dei codici di condotta) se poi non viene gestita nella maniera adeguata la relativa segnalazione ed adottati da parte della società in maniera effettiva e sostanziale le correlate misure di prevenzione, controllo ed intervento. Ed infatti, l’inerzia della società, dimostrata dall’assenza di qualsiasi provvedimento pur dopo segnalazioni dirette da parte di genitori e dirigenti, viene stigmatizzata come violazione attiva e consapevole degli obblighi previsti dall’art. 13 delle Linee guida, che impongono ai dirigenti sportivi di “agire” in caso di rischio, anche potenziale, per l’integrità dei giovani atleti. Di particolare interesse, sotto il profilo giuridico, è anche l’ampio ricorso all’interpretazione estensiva dei concetti di abuso psicologico e discriminazione, mutuati dalle Linee guida e letti in combinato disposto con l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva. La Corte afferma con chiarezza che insulti, linguaggio degradante, divisione rigida tra “titolari” e “riserve”, atteggiamenti di esclusione e marginalizzazione sono idonei a produrre danni sul piano emotivo e psicologico, e quindi rappresentano condotte sanzionabili a prescindere dall’esistenza di danni clinicamente accertati. Ulteriore passaggio significativo che merita di essere evidenziato riguarda la valutazione delle prove testimoniali: la Corte valorizza le dichiarazioni dei minori che, pur avendo inizialmente rifiutato l’audizione (per ragioni emotive), hanno poi confermato in sede istruttoria le condotte dell’allenatore. Viene ribadito che la temporanea riluttanza a testimoniare non incide sull’attendibilità, soprattutto in considerazione della giovane età dei testimoni e del contesto psicologicamente complesso. Non da ultimo, la Corte afferma la piena legittimità della sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura federale, richiamando l’art. 12 CGS, secondo cui il giudice sportivo può disporre una pena più afflittiva se giustificata dalla gravità dei fatti e in funzione deterrente. Il principio di “afflittività proporzionata” è qui concretamente applicato per sottolineare la necessità di misure esemplari in casi di violazioni gravi, sistemiche e reiterate ai danni di soggetti vulnerabili secondo il dettato dell’art. 28 bis CGS. In definitiva, questa decisione si colloca in una prospettiva evolutiva del diritto sportivo, che si fa carico della protezione della persona in senso pieno, valorizzando il ruolo educativo dello sport e affermando che l’incolumità morale dei minori non può mai essere sacrificata all’altare dell’efficienza sportiva o della discrezionalità organizzativa delle società. In conclusione, la decisione in esame rappresenta un monito chiaro e fermo alle società sportive affinché non si limitino all’adempimento formale e burocratico dettato dalla Federazione di riferimento ma adottino in concreto una cultura di protezione attiva e preventiva nei confronti dei giovani atleti.
*Avvocato del Foro di Napoli, patrocinante in Cassazione, con esperienza maturata nell’area giuridica del diritto penale, del diritto dello sport e della compliance aziendale ex D.lvo 231/2001. Già componente dell’osservatorio nazionale D.Lvo 231/2001 dell’Unione Camerali Penali Italiane e Responsabile dell’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli. Già Vice coordinatore della Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e componente della commissione 231 del COA di Napoli. Già componente del tribunale federale territoriale e della Corte Sportiva d’appello territoriale della FIGC CR Campania. Safeguarding Officer ed esperto in compliance e conformità sportiva Compliance Sport Officer (CSO).


